ENEA – Asseverazione – Nota di chiarimento

La nota del 18 febbraio 2021 fa una distinzione tra l’asseverazione per le due tipologie di ecobonus:

  • Asseverazione per superecobonus (110%);
  • Asseverazione per ecobonus ordinario (EX LEGGE 296/2006).

ASSEVERAZIONE PER SUPERECOBONUS (DL Rilancio legge n 77 del 17 07 2020)

DEVE ESSERE INVIATA ALL’ENEA

NON PUO’ MAI ESSERE SOSTITUITA DALLA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE/INSTALLATORE

Serve ASSEVERAZIONE «Superbonus» per:

  • Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori)
  • Superbonus cessione del credito (SAL 30 SAL 60 a fine lavori)
  • Superbonus sconto in fattura (SAL 30 SAL 60 a fine lavori)

L’Asseverazione riguarda:

  • Requisiti tecnici
  • Congruità delle spese

DEVE SEMPRE ESSERE ALLEGATO IL COMPUTO METRICO

ASSEVERAZIONEPER L’ECOBONUS «ordinario» (ex legge 296/2006)

NON è l’asseverazione da inviare al Portale SuperEcobonus!

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
prima del 6/10/2020

Laddove richiesta, l’asseverazione riguarda:

SOLO i requisiti tecnici dell’intervento

L’asseverazione può essere sostituita in alcuni casi semplici

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
a partire dal 6/10/2020

Laddove richiesta, l’asseverazione riguarda:
•i requisiti tecnici dell’intervento
•congruità delle spese (punto 13 1 all A, DM 06 08 20) + computo metrico

Può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del fornitore/produttore,
Ma in questi casi occorre il rispetto dei massimali di costo di cui all’all I.